IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vist la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991,  n.
257;
  Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della  facolta'  di medicina e chirurgia in data 27 gennaio 1993, dal
consiglio di amministrazione in data 20  aprile  1993  e  dal  senato
accademico in data 27 aprile 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza dell'8 ottobre 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 707, relativo  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  per
dirigenti e docenti di scienze infermieristiche, al terzo comma viene
cosi' modificato:
  "In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e'
in grado di accettare il numero massimo di iscritti da sei  a  dodici
per  ciascun anno di corso, per un totale complessivo di ventiquattro
studenti".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 22 novembre 1993
                                                           Il rettore